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E’ impensabile ai giorni nostri e soprattutto per i giovani pensare all’acquisto di una casa senza dover aprire un mutuo. Il costo della vita infatti è decisamente alto e non cresce di pari passo con i salari, senza trascurare poi anche la precarietà che ha caratterizzato il mondo del lavoro giovanile soprattutto negli ultimi dieci anni.
L’apertura di un mutuo risulta quindi un procedimento lungo e complesso, non certo privo di ansie e preoccupazioni, perché significa sobbarcarsi un impegno economico tale da condizionare anche scelte future.
Coloro che si apprestano a fare questo grande passo è bene che vengano a conoscenza dell’esistenza di un fondo di garanzia per i mutui per la prima casa istituito proprio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con una legge del 27 dicembre 2013, numero 147, articolo 1, comma 48, lettera C.
Il fondo viene gestito da Consap Spa e, con il protocollo d’intesa siglato l’8 dicembre 2015 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanza e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), sono state disciplinate le modalità di adesione. Sul sito del Consap Spa è disponibile l’elenco aggiornato di banche ed intermediari finanziari aderenti a questa iniziativa.
Il fondo in questione rilascia garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale sui mutui ipotecari e sui portafogli di mutui per un importo massimo di 250 mila euro, concessi per l’acquisto, la ristrutturazione e per interventi di accrescimento dell’efficienza energetica di un immobile adibito ad abitazione principale. Gli immobili esclusi da questo possibile accesso al fondo sono quelli facenti parte delle categorie A1, A8, A9 o con caratteristica di lusso.
Possono fare richiesta delle nuove garanzie tutti coloro che, al momento della presentazione della domanda di mutuo, non siano già in possesso di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ereditati per successione (anche in comunione con altri familiari), e in uso a titolo gratuito. Inoltre per l’accesso al fondo di garanzia non sono previsti limiti di reddito da parte dei mutuatari.
All’atto della presentazione della richiesta, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del fondo attribuisce la precedenza ai richiedenti secondo il seguente ordine:
Giovani coppie, ovvero nuclei familiari coniugati o conviventi more uxorio da almeno due anni, con almeno uno dei componenti della coppia con età inferiore ai 35 anni;
Nucleo monogenitoriale con figli minori, trattasi quindi di una singola persona non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio minorenne a carico;
Giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un contratto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge numero 92 del 28 giugno 2012 (contratti a tempo determinato, part-time, di inserimento, lavoro intermittente o a chiamata, somministrato o ex interinale, a progetto, occasionale e ripartito);
Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Il protocollo fissa anche le tempistiche entro le quali gli istituti bancari devono svolgere tali operazioni. Le banche hanno trenta giorni di tempo dalla data di adesione all’iniziativa, per erogare tale servizio ai cittadini. Attivata la procedura i cittadini potranno presentare la domanda di accesso al fondo direttamente tramite la banca o l’intermediario finanziario al quale hanno presentato richiesta di mutuo.
Le banche e gli intermediari finanziari aderenti a questa iniziativa potranno quindi adottare la sospensione per un certo periodo del pagamento delle rate del mutuo a favore di quei mutuatari che presentino problemi nel pagamento delle stesse per giusta causa.
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